Fondo di Garanzia PMI per il crowdfunding: come funziona e cosa cambia per imprese e investitori

fondo garanzia PMI per crowdfunding

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento statale pensato per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese. Finora è stato associato quasi esclusivamente al sistema bancario. Oggi, però, il suo perimetro si amplia: la garanzia pubblica entra anche nel mondo del crowdfunding.

Si tratta di una novità rilevante perché mette in connessione due ambiti che, fino a poco tempo fa, erano separati: da un lato la finanza tradizionale assistita dallo Stato, dall’altro la finanza alternativa basata su piattaforme digitali e investitori diffusi.

Ma cosa cambia, in concreto, per le imprese che vogliono raccogliere capitali e per gli investitori che valutano le opportunità di crowdinvesting? La garanzia statale modifica il profilo di rischio, le dinamiche di accesso al capitale e, in parte, anche la percezione stessa del crowdfunding: scopriamo tutti i dettagli della novità in questo articolo.

Il Fondo di Garanzia per le PMI: cos’è e a cosa serve

Per chi non lo conoscesse, partiamo da un breve riepilogo dello strumento di cui stiamo parlando. Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento pubblico gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pensato per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Il suo funzionamento è semplice: lo Stato garantisce una parte del rischio assunto da un soggetto finanziatore (tipicamente una banca o un intermediario finanziario) nei confronti di un’impresa che chiede un finanziamento.

Il Fondo, quindi, ricopre il ruolo di garante del prestito per una quota del credito: se l’impresa non rimborsa il finanziamento ricevuto, il Fondo copre la parte garantita, riducendo la perdita per il finanziatore.

Questo meccanismo ha due effetti principali:

  • rende più facile concedere credito anche a imprese con profili di rischio medio;
  • migliora le condizioni economiche del finanziamento.

A chi si applica e quali operazioni copre

Il Fondo è destinato alle piccole e medie imprese secondo la definizione della Commissione europea, e copre diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui finanziamenti per investimenti, operazioni di liquidità, rifinanziamenti e consolidamenti del debito.

Tradizionalmente, queste operazioni sono state gestite attraverso canali bancari o intermediari finanziari autorizzati. Il ruolo del Fondo è sempre stato quello di ridurre il rischio di credito, incentivando così l’erogazione di finanziamenti.

Perché è stato esteso al crowdfunding

L’estensione della garanzia statale al crowdfunding si inserisce in un processo più ampio di evoluzione della finanza per le imprese.

Nel tempo, il crowdfunding ha assunto una configurazione e un ruolo sempre più strutturato come strumento di finanza alternativa per le imprese, soprattutto grazie alla recente regolamentazione europea. Ma restava finanza “alternativa”, un mondo diverso rispetto a quella tradizionale, anche dal punto di vista della considerazione con cui era guardato dagli occhi istituzionali.

Oggi, invece, l’estensione del Fondo di Garanzia risponde a una logica precisa: integrare il crowdfunding nel sistema finanziario ufficiale, riconoscendolo come canale idoneo per l’accesso al credito e rendendolo più accessibile attraverso un meccanismo di mitigazione del rischio.

Il provvedimento normativo: la garanzia statale entra nel crowdfunding

L’ingresso del Fondo di Garanzia per le PMI nel crowdfunding è il risultato di un aggiornamento normativo che amplia il perimetro delle operazioni ammissibili alla garanzia pubblica.

Il decreto ministeriale del 7 gennaio 2026 stabilisce che anche i finanziamenti e gli investimenti in capitale di rischio effettuati tramite portali online (“fornitori di servizi di crowdfunding”) possono essere assistiti dalla garanzia statale, a determinate condizioni.

A differenza di quanto avviene nella configurazione tradizionale del Fondo, il decreto non limita l’intervento al solo prestito, cioè al solo lending crowdfunding.

Sono infatti coinvolti, con modalità diverse, equity, lending e debt crowdfunding. Tuttavia, se per i prestiti in lending crowdfunding e i Minibond la garanzia opera direttamente sul rischio di credito, per l’equity crowdfunding il meccanismo è più articolato e non coincide con una copertura diretta dell’investimento.

La garanzia del Fondo è concessa:

  • fino all’80% dell’importo dell’operazione di prestito in lending crowdfunding
  • fino all’80% dell’importo dell’operazione di sottoscrizione di Minibond (o altri titoli obbligazionari)
  • fino al 50% dell’importo dell’operazione di sottoscrizione di “valori mobiliari” o “altri “strumenti ammessi a fini di crowdfunding” diversi dai primi due (per esempio e soprattutto, il capitale di rischio dell’equity crowdfunding).

La garanzia non si applica a strumenti derivati e, nel caso di obbligazioni convertibili, cessa in concomitanza con la conversione in equity.

Come funziona nella pratica la garanzia statale nel crowdfunding

  1. La PMI prepara una raccolta di capitali su una piattaforma autorizzata
  1. L’operazione viene configurata per essere ammissibile alla garanzia
  1. La piattaforma presenta la richiesta di garanzia al Fondo
  1. Il Fondo di Garanzia valuta e concede la copertura
  1. La campagna viene proposta agli investitori con la garanzia attiva (se approvata)

Il ruolo delle piattaforme: accesso al Fondo e gestione operativa

Un elemento centrale del nuovo meccanismo è il ruolo delle piattaforme di crowdfunding, che non si limitano più a fornire l’infrastruttura tecnologica, ma diventano soggetti attivi nell’accesso alla garanzia pubblica.

Sono le piattaforme, infatti, a dover richiedere la copertura del Fondo a favore degli investitori e delle imprese. Per poterlo fare, devono essere:

  • autorizzate ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSPR);
  • accreditate presso il Fondo di Garanzia.

L’accreditamento richiede la dimostrazione di requisiti organizzativi, operativi e di controllo, tra cui la capacità di selezionare e valutare le operazioni, l’esistenza di adeguate procedure di gestione del rischio e di sistemi di tracciamento e rendicontazione degli investimenti.

Una volta accreditata, la piattaforma deve:

  1. strutturare l’operazione in modo conforme ai requisiti del Fondo
    (tipologia di impresa, strumento finanziario, finalità dell’investimento);
  2. presentare la richiesta di garanzia per conto della singola operazione;
  3. gestire il flusso informativo verso il Fondo, sia in fase di ammissione sia durante la vita dell’investimento;
  4. attivare la procedura di escussione, se si verificano le condizioni previste. 

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L’attivazione della garanzia

Il funzionamento della garanzia emerge in modo concreto nel caso in cui l’impresa non sia in grado di adempiere ai propri obblighi o perda valore dopo la campagna di crowdfunding.

Nel lending e debt crowdfunding:

  • se l’impresa non rimborsa il prestito o il titolo di debito, si attiva la procedura di escussione della garanzia;
  • il Fondo copre la quota garantita (quindi fino all’80%);
  • l’investitore subisce una perdita solo sulla parte non coperta.

A differenza del lending, dove esiste un mancato rimborso del capitale, nell’equity crowdfunding la perdita emerge solo quando l’investimento viene chiuso o perde valore.

La copertura della garanzia, quindi, è più indiretta e può essere applicata con diversi meccanismi operativi, non specificati direttamente dal decreto: il testo normativo afferma solo che tale garanzia “è concessa ai sensi e nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di Stato in forma di ‘finanziamento del rischio’ secondo quando specificato nelle disposizioni operative”.

Queste disposizioni operative elencano una serie complessa di requisiti che le PMI devono rispettare, non solo nella loro natura ma anche nella destinazione dei fondi raccolti in crowdfunding, e chiarisce la dinamica della garanzia.

La garanzia interviene quando si registra una perdita in sede di exit o di fallimento dell’azienda.

  • Caso 1: exit con vendita delle quote a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. 

La garanzia copre fino al 50% della differenza tra il prezzo di acquisto delle quote o azioni e il prezzo di cessione delle stesse.

  • Caso 2: fallimento e liquidazione dell’impresa.

Non esiste un prezzo di mercato delle quote, quindi il valore delle partecipazioni viene determinato tramite perizia giurata di un esperto indipendente, che stima il valore di realizzo delle quote.

Il Fondo di garanzia copre fino al 50% della differenza tra capitale investito e valore di realizzo stimato.

Nel caso in cui l’investimento coinvolga SPV o OICR, le modalità di esecuzione della garanzia possono cambiare: per ogni singola operazione vanno chiarite con il Fondo di Garanzia in fase di richiesta di copertura e comunicate con trasparenza agli investitori.

Implicazioni per le imprese

L’estensione del Fondo di Garanzia al crowdfunding ha un impatto diretto sulla capacità delle imprese di raccogliere capitale, soprattutto sul lato debito.

Nel lending crowdfunding, la presenza della garanzia riduce il rischio per gli investitori e quindi rende l’operazione più appetibile nonché accessibile anche a investitori meno esperti.

Questo può facilitare il successo della raccolta.

Ma non solo: la riduzione del rischio percepito può favorire tassi di interesse più competitivi e maggiore disponibilità di capitale a parità di condizioni.

Per l’equity crowdfunding l’effetto è limitato ma comunque rilevante.

L’onere aggiuntivo per l’impresa consiste nel gestire le procedure burocratiche per ottenere la copertura e nel comunicare in modo efficace e comprensibile il vantaggio agli investitori.

Ricordiamo, tuttavia, che l’azione pratica di richiesta della copertura è in capo alla piattaforma di crowdfunding. All’azienda spetta fornire informazioni e documenti che attestino la sua ammissibilità alla garanzia statale.

Implicazioni per gli investitori

La garanzia del Fondo è concessa esplicitamente “in favore degli investitori” e “a beneficio ultimo dei soggetti beneficiari” cioè le imprese. Dal punto di vista degli investitori, la presenza della garanzia modifica il modo in cui viene valutata l’operazione. La garanzia riduce il rischio percepito, anche se non lo elimina.

Questo vale soprattutto per il lending crowdfunding, dove si rischia di perdere non più tutto ma solo una parte del capitale investito.

A fronte della riduzione del rischio, le operazioni con garanzia possono offrire rendimenti inferiori rispetto a quelle non garantite: diventano adatte a investitori con profilo più conservativo.

Nell’equity crowdfunding, il rischio rimane più elevato rispetto al lending, ma anche qui può riguardare solo una parte del capitale investito.

In ogni caso, il crowdfunding diventa uno strumento ancora più adatto agli investitori retail e accessibile a chi ha poca esperienza: il Fondo di Garanzia può aumentare la fiducia degli investitori e ridurre la diffidenza verso gli investimenti online.

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