DLT Pilot Regime: la sperimentazione europea per gli strumenti finanziari digitali

dlt pilot regime

La trasformazione digitale dei mercati finanziari globali è un processo irreversibile che procede a un ritmo sempre più veloce: chi non riesce a stare al passo è destinato a perdere competitività. L’Europa si sta rendendo conto di avere del terreno da recuperare in questa corsa e sta lentamente cercando di creare un contesto economico e normativo favorevole alla sperimentazione coordinata dei vari Stati membri dell’Unione nel campo della finanza digitale.

Il DLT Pilot Regime è un esempio di questo impegno: una regolamentazione sperimentale temporanea ideata per esplorare la possibilità di utilizzare la blockchain nei mercati dei capitali come infrastruttura per l’emissione e la compravendita di strumenti di finanziamento alternativo per le imprese.

In questo articolo illustriamo il contenuto regolamentare del DLT Pilot Regime, ma soprattutto approfondiamo le opportunità che questa apertura alla raccolta di capitali con la tokenizzazione degli asset può portare alle imprese italiane.

Cosa significa DLT

DLT è l’acronimo di Distributed Ledger Technology, in italiano Tecnologia a Registro Distribuito. Si tratta di una tecnologia di registrazione e condivisione di dati e attività online basata su registri distribuiti e decentralizzati, in cui ciascun nodo della rete detiene una copia sincronizzata delle transazioni e dei dati del registro e non c’è un unico server centrale di controllo. 

Come funziona una DLT?

  1. Ogni transazione o aggiunta di dati al registro richiede l’approvazione della maggioranza dei partecipanti alla rete, superando la necessità di un intermediario dotato di autorità che validi le operazioni (per es. un notaio o un’autorità finanziaria, nel caso di transazioni finanziarie o passaggi di proprietà). 
  2. I dati relativi a ogni attività sono trasparenti e protetti: data, tipo di operazione, utenti coinvolti, condizioni ecc. sono elementi crittografati e non modificabili una volta registrati sulla DLT e tutti i nodi della rete o chiunque riceva l’autorizzazione possono consultarli.
  3. Si distingue tra DLT permissioned (ad accesso riservato) e permissionless (pubbliche), come Bitcoin ed Ethereum. 

La decentralizzazione e la protezione dalle manipolazioni sono le due caratteristiche fondamentali che alimentano il potenziale della DLT come strumento innovativo per agevolare gli scambi e le transazioni economico-finanziari, riducendo burocrazia, costi e barriere tra offerenti e acquirenti.

Attenzione: spesso si usa “blockchain” come sinonimo di “DLT”, ma in realtà la blockchain è solo una tipologia di DLT. 

DLT Pilot Regime: cosa dice il regolamento europeo

Il DLT Pilot Regime è entrato in vigore nel 2023 con l’obiettivo di riempire il vuoto normativo e superare i vincoli normativi che rendevano di fatto impossibile lo scambio e la liquidazione di cripto-asset di natura finanziaria. 

Per “cripto-asset di natura finanziaria” si intendono tutti gli asset digitali che sono considerati strumenti finanziari alla stregua di quelli tradizionali per il loro comportamento, e che quindi sottostanno ai regolamenti MiFID. Sono escluse, invece, le cripto-attività comprese nel Regolamento MiCA.

Il Regolamento UE 2022/858, dunque, ha introdotto questo regime di norme temporaneo che consente di derogare ad alcune norme di MiFID II e CSDR, offrendo agli operatori un perimetro temporale e tecnologico controllato per testare infrastrutture basate su blockchain.

In sostanza, si tratta di una sandbox regolamentare che invita intermediari finanziari autorizzati a sperimentare nuove forme di emissione, negoziazione e regolamento di Security token, sotto la supervisione delle autorità competenti. 

Grazie alle deroghe, per esempio, possono sviluppare infrastrutture per l’emissione e la compravendita di cripto-asset anche operatori che normalmente non avrebbero i requisiti per l’intermediazione finanziaria e si possono considerare valide transazioni registrate secondo modalità che non rispettano i requisiti di trasparenza e comunicazione previsti per gli strumenti finanziari tradizionali.

Il regolamento per ora prevede una finestra temporale di tre anni, dal 2023 al 2026, estendibile per altri tre, quindi fino al 2029.

In Italia questo Regolamento Europeo è stato assimilato con il Decreto Fintech (Legge n. 52/2023), che ha designato Consob e Banca d’Italia come autorità competenti per l’autorizzazione delle infrastrutture DLT.

Gli asset coinvolti

Il regime pilota riguarda i Security token, ovvero asset digitali assimilabili a strumenti finanziari, e limita la sperimentazione a strumenti finanziari con specifici requisiti dimensionali:

  • Azioni con capitalizzazione < 500 milioni di euro
  • Obbligazioni con volume di emissione < 1 miliardo
  • Quote di OICVM con valore < 500 milioni

Il target preferenziale sembrano essere, quindi, le PMI, che si adattano facilmente a questi requisiti e sono anche le imprese che maggiormente potrebbero beneficiare di modalità di raccolta di capitali più accessibili.

Le infrastrutture DLT

Il regolamento autorizza tre tipologie di infrastrutture finanziarie:

  • DLT MTF (Multilateral Trading Facility) : piattaforma per la negoziazione multilaterale di security token
  • DLT SS (Settlement System): sistema per la finalizzazione delle transazioni
  • DLT TSS (Trading and Settlement System): sistema integrato di trading e settlement degli asset

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Obiettivi del DLT Pilot Regime

Quali sono gli scopi che l’Unione Europea si è prefissa di raggiungere con il DLT Pilot Regime?

  • Favorire la sperimentazione di nuove soluzioni finanziarie per mantenere il mercato e le imprese europee all’avanguardia
  • Ampliare l’accesso delle imprese ai capitali
  • Testare sul campo le opportunità, le criticità, i rischi e i vantaggi della DLT e della tokenizzazione degli strumenti finanziari, in modo da raccogliere materiale per una futura normativa definitiva
  • Creare un contesto sicuro per la sperimentazione, con un equilibrio tra libertà di iniziativa e tutela della stabilità del mercato degli investitori
  • Favorire lo sviluppo di una regolamentazione uniforme in tutta l’Unione Europea, per evitare vuoti normativi nell’operatività transnazionale e perseguire la creazione di un mercato unico dei capitali anche sul piano digitale.

In quanto regime temporaneo, il DLT è solo un primo passo di un percorso che deve proseguire per poter raccogliere i suoi frutti e che richiede l’impegno di legislatori, fornitori di servizi, autorità finanziarie e imprese.

Opportunità e rischi per le imprese

La Distributed Ledger Technology (DLT) offre alle imprese nuove modalità di raccolta di capitali, in particolare le STO (Security Token Offering).

La conversione di asset reali (azioni, obbligazioni, immobili, flussi di entrate future) in token digitali negoziabili su blockchain può essere più accessibile per una PMI rispetto ai canali di finanziamento tradizionali e offre anche altre opportunità preziose:

  • Accesso a investitori da tutto il mondo
  • Possibilità di frazionamento degli investimenti
  • Possibilità di offrire asset liquidi con mercati secondari dedicati
  • Riduzione dei costi di intermediazione
  • Trasparenza e tracciabilità delle operazioni

Una STO si presenta quindi come una tipologia innovativa di campagna di crowdfunding che consente alle imprese di raccogliere capitali in autonomia online da una moltitudine di investitori. 

Le PMI italiane che dovessero approfittare di questa opportunità potrebbero acquisire un importante vantaggio competitivo. Per farlo, però, è necessario avere delle competenze tecnologiche specifiche o affidarsi a consulenti specializzati, oltre che verificare accuratamente la compliance normativa delle operazioni con un legale.

In Italia non ci sono operatori che abbiano approfittato del DLT Pilot Regime per offrire infrastrutture per la compravendita di Security Token, a causa dell’arretratezza tecnologica del nostro Paese e di alcune criticità logistiche e normative fonte di incertezza. Nel resto dell’Europa, però, si può accedere ad alcuni fornitori di servizi su DLT.

Servizi su DLT in Europa

Le imprese italiane possono usufruire di infrastrutture DLT straniere per l’emissione e la collocazione di Security token, previa verifica dell’autorizzazione di Consob e Banca d’Italia e di eventuali discrepanze normative tra i due Paesi. Vediamo alcuni esempi: 

  • D7 di Clearstream, piattaforma per l’emissione e la gestione di obbligazioni digitali.
  • Securitize, piattaforma spagnola per l’emissione di Security token 
  • Tokeny Solutions, piattaforma del Lussemburgo per l’emissione, la gestione e il trasferimento di asset digitali 
  • DigiShares, piattaforma danese per la tokenizzazione di asset immobiliari
  • Brickken, piattaforma spagnola per la tokenizzazione di immobili e asset finanziari
  • 21X, piattaforma DLT TSS per Security token 
  • Cashlink, piattaforma tedesca per l’emissione, registrazione e custodia di Security token
  • TokenBridge, servizio della piattaforma di equity crowdfunding Beesfund per la tokenizzazione di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
  • RealEstate.Exchange (REX), piattaforma di trading di asset immobiliari tokenizzati
  • Axiology, piattaforma tedesca che offre un’infrastruttura per il trading e il regolamento di titoli digitali.

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